Come assumere un collaboratore domestico direttamente dall’estero 


Per comprendere bene questo sistema di accesso al lavoro da parte degli stranieri residenti all’estero, si deve tener presente che l’Italia ha adottato il sistema delle “quote”. Ciò significa che ogni anno il Governo, in base a determinati criteri stabiliti direttamente nella legge – il testo unico – e nel documento di programmazione triennale, decide quanti stranieri possono entrare in Italia per svolgere una attività di lavoro, sia subordinato che autonomo, sia a tempo determinato che indeterminato, sia a carattere stagionale. Questo provvedimento annuale si chiama Decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro.

Le quote, approvate dal Governo, sono ripartite su base regionale e successivamente su base provinciale, così che i datori di lavoro (le imprese o le famiglie) possono presentare le rispettive richieste di lavoratori stranieri solo dopo la pubblicazione del Decreto di programmazione e nei limiti numerici delle quote assegnate a quel territorio provinciale.

In sintesi, affinché uno straniero possa entrare in Italia per motivo di lavoro, è necessario che in quel momento dell’anno sia ancora disponibile una “quota” nella provincia dove ha sede l’impresa o la famiglia richiedente (o dove dovrà avvenire la prestazione di lavoro) e che lo sportello unico rilasci il nulla osta dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti.
In alcuni casi la legge (art. 27 del testo unico) consente al datore di lavoro di presentare la richiesta di assunzione dall’estero anche al di fuori del sistema delle quote. Ciò significa che per determinati lavoratori (esempio: infermieri, lavoratori dello spettacolo, docenti, ricercatori, interpreti, giornalisti, ma non collaboratori domestici) la richiesta di assunzione può avvenire in qualunque momento dell’anno, sempre che, ovviamente, siano soddisfatte tutte le altre condizioni (offerta di lavoro, garanzia di alloggio, sussistenza dei requisiti professionali, eccetera).


Per procedere all’assunzione di una colf o di una badante dall’estero, si dovrà seguire la seguente procedura:


1) tenersi costantemente informati attraverso i media sulla data in cui sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto flussi per il 2006 (dovrebbe avvenire entro FEBBRAIO/MARZO 2006) in quanto la domanda potrà essere inoltrata allo Sportello unico solo dopo tale pubblicazione, ma entro il più breve tempo possibile. Infatti, poiché le quote sono in genere inferiori alle domande di assunzione, e poiché la graduatoria di assegnazione delle autorizzazioni segue solo il criterio temporale, la possibilità di ottenere l’autorizzazione dipende esclusivamente dalla data e dall’orario di presentazione della domanda;
2) le domande, vanno redatte su apposita modulistica scaricabile dai siti dei ministeri dell’Interno e del lavoro, per il lavoro Domestico si tratta  in particolare del modello "A" qui scaricabile, e devono essere  integrate con la documentazione di rito (fotocopia del passaporto dell’aspirante lavoratore, proposta del contratto di soggiorno, .....per la lista completa cliccare anche qui) e spedite tramite ufficio postale dotato di timbratura data/ora/minuti.  Quest’anno, le domande potranno essere inoltrate anche via Internet nell’apposita pagina che verrà messa a disposizione sul sito del ministero dell’Interno: www.interno.it;
3) lo sportello unico rilascerà il nulla osta a condizione che la richiesta rientri nell’ambito della quota stabilita dal Governo e che nessun lavoratore italiano o comunitario o extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento o censito come disoccupato sia disponibile ad accettare quel determinato impiego (tuttavia anche nel caso di disponibilità di lavoratori italiani o comunitari o stranieri il datore di lavoro ha facoltà di confermare la sua richiesta) e che non esistano motivi ostativi da parte della questura. Il nulla osta è consegnato al datore di lavoro per il successivo inoltro al lavoratore, ovvero – a richiesta del datore di lavoro – è trasmesso dallo sportello unico direttamente agli uffici consolari che provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso entro 30 giorni;
4) subito dopo l’ingresso in Italia, ed entro otto giorni, il lavoratore deve presentarsi allo Sportello unico per controfirmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno.