Infortunio in itinere di colf e badante: quando è coperto dall’INAIL
Nel lavoro domestico può accadere che una colf o una badante subisca un incidente mentre si reca al lavoro o mentre rientra presso il proprio domicilio. In questi casi si parla di infortunio in itinere.
1. Cos’è l’infortunio in itinere
È l’infortunio avvenuto nel normale percorso:
- dal domicilio al luogo di lavoro;
- dal luogo di lavoro al domicilio;
- tra due luoghi di lavoro.
Il tragitto deve essere abituale e non deve presentare deviazioni o interruzioni per motivi personali non necessari.
2. Obbligo assicurativo INAIL nel lavoro domestico
Nel lavoro domestico il datore non deve aprire una posizione INAIL autonoma. L’obbligo assicurativo è assolto con la comunicazione di assunzione all’INPS. Nei contributi trimestrali è compresa anche la quota assicurativa contro gli infortuni. La copertura decorre dalla data di inizio del rapporto regolarmente comunicata.
3. Quando si deve denunciare l’infortunio
| Situazione | Denuncia INAIL | Termine |
|---|---|---|
| Prognosi fino a 3 giorni | No | - |
| Prognosi superiore a 3 giorni | Sì | Entro 2 giorni |
| Proroga oltre 3 giorni | Sì | Entro 2 giorni dal certificato di prosecuzione |
| Evento mortale | Sì | Entro 24 ore |
L’obbligo deriva dall’art. 53 del D.P.R. 1124/1965 e dall’art. 29 del CCNL lavoro domestico.
4. Cosa deve dichiarare il datore di lavoro
Nel modulo di denuncia l’INAIL richiede la descrizione dell’evento. Il datore di lavoro domestico, non essendo normalmente presente, non deve esprimere valutazioni personali ma:
- riportare fedelmente quanto dichiarato dalla lavoratrice;
- indicare eventuali elementi oggettivi di cui è a conoscenza;
- evitare giudizi soggettivi.
Il datore non è un giudice. Se non ha elementi concreti contrari, deve descrivere i fatti e rimettere la valutazione all’INAIL.
5. Trattamento economico
Se l’INAIL riconosce l’infortunio in itinere:
- i primi 3 giorni sono a carico del datore al 100% (art. 29 CCNL);
- dal 4° giorno interviene l’INAIL;
- maturano ferie, tredicesima e TFR;
- si applicano i limiti di conservazione del posto previsti dal contratto.
6. Differenza rispetto ai datori imprenditori
Il datore di lavoro domestico non è un imprenditore e non è soggetto agli obblighi di sicurezza previsti per aziende industriali o commerciali.
Non deve aprire una posizione INAIL autonoma e non deve stipulare una polizza separata.
L’obbligo assicurativo INAIL è assolto attraverso la comunicazione di assunzione all’INPS: nei contributi versati all’INPS è compresa anche la quota assicurativa contro gli infortuni.
Se il rapporto è regolarmente comunicato all’INPS, la copertura assicurativa INAIL esiste.
Rimane invece l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio nei casi previsti dalla legge.
Conclusione
L’infortunio in itinere è una fattispecie tutelata anche nel lavoro domestico. Una gestione corretta richiede:
- assunzione regolarmente comunicata all’INPS;
- denuncia nei termini;
- descrizione oggettiva dei fatti;
- corretta applicazione dell’art. 29 CCNL.