Divieto di pagamento mensile del TFR per colf e badanti
Perché non si può inserire il TFR ogni mese in busta paga e come gestire in modo corretto anticipi e liquidazione finale nel lavoro domestico.
Nel lavoro domestico – colf, badanti, baby-sitter – non è raro imbattersi in prassi “artigianali” legate al Trattamento di Fine Rapporto (TFR): una delle più diffuse è la liquidazione mensile del TFR direttamente in busta paga, per “semplificare i conti”. Dopo gli ultimi interventi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e della giurisprudenza, questa prassi è stata però chiaramente messa al bando.
In questa pagina vediamo, con taglio operativo, cosa dicono le norme, come funziona l’anticipo del TFR secondo il CCNL Lavoro Domestico e cosa devono fare le famiglie datrici di lavoro per mettersi in regola.
1. Che cos’è il TFR nel lavoro domestico
Il TFR è una quota di retribuzione che il datore di lavoro accantona anno per anno e che, di regola, deve essere pagata alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa: dimissioni, licenziamento, pensionamento, decesso del datore o del lavoratore.
Anche nel lavoro domestico il TFR:
- matura mese per mese sulla retribuzione utile;
- viene rivalutato annualmente secondo gli indici previsti dalla legge;
- deve essere corrisposto al collaboratore al termine del rapporto, salvo eventuali anticipi richiesti nei limiti fissati dal contratto collettivo.
2. Perché l’INL vieta il TFR mensile in busta paga
Con una recente nota di prassi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che la liquidazione mensile del TFR in busta paga, effettuata in modo continuativo, non rispetta la natura di retribuzione differita dell’istituto e va considerata illegittima.
In particolare, secondo l’INL:
- trasformare stabilmente il TFR in una quota fissa di retribuzione corrente snatura l’istituto;
- le somme così erogate possono essere riqualificate come retribuzione con conseguente applicazione dei contributi ordinari;
- il datore di lavoro può essere chiamato a ricostituire l’accantonamento del TFR come se non fosse mai stato correttamente versato.
3. La posizione della Cassazione
La giurisprudenza della Corte di Cassazione va nella stessa direzione: non è sufficiente un accordo tra datore e lavoratore per trasformare il TFR in retribuzione mensile.
Le sentenze più recenti hanno precisato che:
- eventuali clausole “onnicomprensive” che includono il TFR nello stipendio mensile non possono derogare alla disciplina inderogabile dell’istituto;
- la mensilizzazione “a prescindere”, senza una specifica causa (es. gravi motivi documentati), non rientra nelle ipotesi legittime di anticipo;
- il lavoratore può comunque rivendicare il TFR non correttamente accantonato a fine rapporto.
4. Anticipazione del TFR nel CCNL lavoro domestico
Il CCNL Lavoro Domestico non vieta in assoluto l’anticipo del TFR, ma lo disciplina con regole precise. In sintesi:
- la colf o la badante possono chiedere un’anticipazione del TFR non più di una volta all’anno;
- l’importo anticipabile non può superare, di regola, il 70% del TFR maturato;
- la richiesta deve essere formale e motivata dal lavoratore.
L’anticipo, quindi:
- è una eccezione e non la regola;
- non sostituisce la liquidazione della parte residua alla fine del rapporto;
- non può essere confuso con il pagamento fisso mensile del TFR.
5. Implicazioni pratiche per le famiglie datrici
5.1 Cosa evitare
- non inserire ogni mese in busta paga una voce “TFR” che azzera sistematicamente l’accantonamento;
- non pattuire stipendi “onnicomprensivi” in cui il TFR è dichiarato già compreso e mai accantonato;
- non affidarsi a generiche dichiarazioni di rinuncia al TFR finale sottoscritte dal lavoratore.
5.2 Cosa fare in concreto
- calcolare e accantonare il TFR anno per anno, anche solo tramite un gestionale o prospetti interni;
- in caso di bisogno del lavoratore, valutare un anticipo annuale nei limiti e con la forma scritta prevista dal CCNL;
- liquidare il TFR residuo alla cessazione del rapporto con un prospetto chiaro e trasparente;
- conservare copia delle richieste di anticipo e delle somme erogate.
6. Come verificare se la busta paga è in regola
Studio o famiglia possono fare alcune verifiche di buon senso:
- controllare che in busta paga non compaia una voce fissa di TFR mensile;
- verificare che esista un riepilogo del TFR maturato, degli eventuali anticipi e del residuo;
- se in passato è stata usata la mensilizzazione, valutare con il consulente del lavoro una possibile ricostruzione dell’accantonamento e la regolarizzazione.
7. Il ruolo di Colf On-Line
Per chi gestisce più rapporti di lavoro domestico – famiglie, studi professionali, associazioni – è fondamentale avere strumenti che:
- calcolino automaticamente il TFR maturato mese per mese;
- tengano traccia degli anticipi concessi nel tempo;
- producono un prospetto chiaro al momento della cessazione del rapporto.
Colf On-Line nasce proprio per questo: evitare prassi “creative” come il TFR mensile e impostare fin dall’inizio rapporti di lavoro domestico solidi, leggibili e coerenti con la normativa.
8. Conclusioni
Il messaggio che arriva dalle istituzioni è univoco: il TFR non è una voce di stipendio mensile, ma una retribuzione differita che matura nel tempo e va corrisposta secondo regole ben definite.
Per colf e badanti significa maggiore tutela e trasparenza; per le famiglie, la necessità di abbandonare scorciatoie che possono trasformarsi in problemi e di affidarsi a strumenti e consulenze in grado di garantire il rispetto delle regole.
Se hai casi particolari (rapporti molto lunghi, cambi datore, prassi pregresse di TFR mensile), valuta una verifica puntuale con il tuo consulente di fiducia.