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ELABORAZIONE BUSTA PAGA PER COLF E BADANTI, BABY SITTER, AUTISTI, GIARDINIERI, DAME DI COMPAGNIA, PROCEDURA PER FAMIGLIE - PRIVATI - STUDI PROFESSIONALI - SINDACATI - PATRONATI - CONSULENTI DEL LAVORO - COMMERCIALISTI |
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LAVORATORI DOMESTICI
MALATTIA La malattia delle colf e badanti è sempre ed esclusivamente a carico del datore di lavoro e perciò non è necessaria alcuna comunicazione all'INPS. Il certificato medico deve essere comunicato al solo datore di lavoro oppure, il datore di lavoro potrà cercarlo nel sito INPS in quanto sarà il medico stesso a comunicarlo alla sede INPS di competenza. I contributi pagati all'INPS sono destinati alla Gestione pensioni di vecchiaia, per la maternità e la disoccupazione e varie altre, ma non comprende il pagamento dei giorni di malattia ai quali deve provvedere il datore di lavoro. Il trattamento economico dei giorni di malattia che
rimane esclusivamente a carico del datore di lavoro, è il seguente: Su questo indirizzo trovi le prestazioni cui si ha diritto: Prestazioni RIEPILOGANDO: · Cosa deve fare il lavoratore, e vale sia per le colf che per le badanti: Il lavoratore deve avvertire immediatamente il datore di lavoro, salvo cause di forza maggiore o impedimenti, entro l’orario previsto per l’inizio della prestazione lavorativa; successivamente, il lavoratore deve far pervenire al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio, il certificato medico rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. · Cosa deve fare il datore di lavoro Se il lavoratore domestico si assenta dal lavoro per malattia, l'Inps non paga alcuna indennità. Quando è ammalato, il lavoratore domestico, convivente o non convivente, ha diritto alla conservazione del posto, per periodi differenti secondo l’anzianità maturata presso la stessa famiglia:
Oltre alla conservazione del posto di lavoro, il datore di lavoro deve garantire il pagamento della metà del salario pattuito per i primi tre giorni e del salario intero per i giorni successivi, fino a un massimo di:
Negli eventuali giorni di ricovero ospedaliero o di degenza presso il datore di lavoro, al lavoratore non spetta l'indennità di vitto e di alloggio. |