ELABORAZIONE BUSTA PAGA PER COLF E BADANTI, BABY SITTER, AUTISTI, GIARDINIERI, DAME DI COMPAGNIA,

PROCEDURA PER FAMIGLIE - PRIVATI - STUDI PROFESSIONALI - SINDACATI - PATRONATI - CONSULENTI DEL LAVORO - COMMERCIALISTI

 LAVORATORI DOMESTICI

PROCEDURA COLF E BADANTI - www.colf.info

MALATTIA

La malattia delle colf e badanti è sempre ed esclusivamente a carico del datore di lavoro e perciò non è necessaria alcuna comunicazione all'INPS. Il certificato medico deve essere comunicato al solo datore di lavoro oppure, il datore di lavoro potrà cercarlo nel sito INPS in quanto sarà il medico stesso a comunicarlo alla sede INPS di competenza. I contributi pagati all'INPS sono destinati alla Gestione pensioni di vecchiaia, per la maternità e la disoccupazione e varie altre, ma non comprende il pagamento dei giorni di malattia ai quali deve provvedere il datore di lavoro.

Il trattamento economico dei giorni di malattia che rimane esclusivamente a carico del datore di lavoro, è il seguente:
1- fino a 6 mesi di anzianità si pagano fino ad 8 giorni per anno solare;
2- da 6 mesi a 2 anni di anzianità si pagano fino a 10 giorni per anno solare;
3- oltre 2 anni si pagano fino ad un massimo di 15 giorni per anno solare.
Superati i limiti sopraindicati, l'assenza per malattia è considerata come un normale permesso non retribuito.

Per inserire i giorni di malattia in  busta paga, entrare nella nostra procedura. Cliccare sul pulsante ELABORAZIONE BUSTA PAGA. Sarà sufficiente inserire nella terza colonna a destra del calendario la tipologia dell'assenza, nel nostro caso, la tipologia è "MA", e segnalare ogni giorno di assenza per malattia, raccomandando di inserire l'assenza anche nei giorni di riposo, sabato, domenica  e nei giorni di festa della lavoratrice. Questo perchè, nei giorni di riposo, la colf oppure la badante è sempre malato come risultante dalla certificazione medica..

P.S.
E' da tenere presente che la Cassa Malattia COLF, qualora nei 12 mesi precedenti siano stati versati, a tale Cassa, almeno 25 euro, interverrà con una indennità giornaliera, per un massimo di 20 giorni annuali, erogati direttamente al dipendente, ma solo in caso di ricovero ospedaliero o analisi specialistiche e quale aiuto economico in aggiunta a quanto erogabile dal datore di lavoro.
Su questo indirizzo trovi i moduli per fare la richiesta di indennità: Moduli Cassa Colf

Su questo indirizzo trovi le prestazioni cui si ha diritto: Prestazioni

RIEPILOGANDO:

·       Cosa deve fare il lavoratore, e vale sia per le colf che per le badanti:

 Il lavoratore deve avvertire immediatamente il datore di lavoro, salvo cause di forza maggiore o impedimenti, entro l’orario previsto per l’inizio della prestazione lavorativa; successivamente, il lavoratore deve far pervenire al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio, il certificato medico rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia.

·       Cosa deve fare il datore di lavoro

 Se il lavoratore domestico si assenta dal lavoro per malattia, l'Inps non paga alcuna indennità.

Quando è ammalato, il lavoratore domestico, convivente o non convivente, ha diritto alla conservazione del posto, per periodi differenti secondo l’anzianità maturata presso la stessa famiglia:

  • 10 giorni, per anzianità fino a sei mesi;

  • 45 giorni, se ha più di sei mesi e fino a due anni di servizio;

  • 180 giorni, se l'anzianità di servizio supera i due anni. 

Oltre alla conservazione del posto di lavoro, il datore di lavoro deve garantire il pagamento della metà del salario pattuito per i primi tre giorni e del salario intero per i giorni successivi, fino a un massimo di:  

  • 8 giorni, per anzianità fino a sei mesi;

  • 10 giorni, per anzianità da sei mesi a due anni;

  • 15 giorni, per anzianità superiori a due anni.

Negli eventuali giorni di ricovero ospedaliero o di degenza presso il datore di lavoro, al lavoratore non spetta l'indennità di vitto e di alloggio.