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LE FERIE DELLA COLF E DELLA BADANTE

ANCHE A PAGINA 17  DELL'OPUSCOLO INPS in PDF, E' POSSIBILE LEGGERE COME CALCOLARE LE FERIE   CLICCARE QUI

Il contratto collettivo prevede che la maturazione delle ferie non seguano più la durata dell’orario di lavoro e la qualifica della colf ma sono fisse e sono pari a 26 giorni all’anno.

- Per OGNI anno i 26  giorni di ferie sono riconosciuti soltanto se la colf è alle dipendenze del datore di lavoro già dal primo gennaio.

- Se l’assunzione è sorta dopo l’inizio dell’anno e quindi la colf non ha raggiunto un anno intero di servizio o si è licenziata nel corso dell’anno, il contratto collettivo precisa che il numero dei giorni di ferie va ridotto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.  

- Secondo il contratto di lavoro, le ferie vanno godute nei 3 mesi estivi di luglio, agosto, settembre. Se c’è accordo tra le parti è possibile dividere le ferie in non più di due periodi all’anno.  

- Le colf extracomunitarie che intendono rientrare in patria per trascorrere il periodo feriale con i propri familiari possono mettersi d’accordo con il datore di lavoro e saltare le ferie di un anno per averne il doppio nell’anno successivo.  

- Per giorni di ferie si intendono i giorni effettivamente lavorativi (dal lunedì al sabato) e non si conteggiano le domeniche e le festività nazionali infrasettimanali comprese nel periodo di assenza.

 

PAGAMENTO DELLE FERIE

i giorni di ferie sono pagati in base a 1/6 della retribuzione settimanale. Tenere presente che la legge vieta il pagamento delle ferie senza che esse siano godute. La legge sanziona severamente chi non fa godere le ferie, o almeno, le 4 settimane di ferie obbligatorie per tutti i dipendenti. Il D. L.vo n. 213/2004, ha introdotto specifiche sanzioni amministrative per i comportamenti omissivi del datore di lavoro: esse vanno da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.

 

Le ferie  possono essere pagate soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro per la parte ancora non goduta.

 

Con il rinnovo del contratto nazionale vigente dalla data del 01 Luglio 2013 importanti precisazioni sono state fatte in merito al valore del godimento delle ferie.  

A partire dal 01-07-2013 l'art. 17 precisa quanto segue:

Il diritto del lavoratore di godere ogni anno delle Ferie, rimane fermo a 26 giorni lavorativi. indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro.

  1. ai lavoratori retribuiti ad ore deve essere corrisposta, per ogni giorno di ferie
    godute, una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale;

  2. ai fini del computo delle ferie, la settimana lavorativa (indipendentemente dalla
    distribuzione dell’orario di lavoro settimanale) è comunque considerata di sei giorni
    lavorativi, dal lunedì al sabato;

Primo esempio: se un dipendente ha concordato 1 giorno a settimana di lavoro, ogni volta che gode di 1 giorno è come se usufruisse di 6 giorni. Per questo tipo di orario, ogni giorno di FERIE vale 6 giorni

 

Secondo esempio: Se il dipendente ha concordato TRE giorni di lavoro a settimana, ogni suo giorno di ferie usufruite vale DUE giorni. infatti godendo dei TRE giorni di lavoro si rispetta il lavoro della settimana che vale 6 giorni indipendentemente dall'orario di lavoro.

 

La formula applicata è quindi  la seguente:

- valore fisso della settimana 6

diviso

- numero dei giorni concordati di lavoro nella settimana 3

- Risultato: valore di 1 giorno di ferie usufruite = 2  (6:3=2)

 

Non è previsto un pagamento ad ORE, ma un pagamento giornaliero.

Infine se la colf è convivente e riceve vitto e alloggio dalla famiglia, nel calcolo dell’importo da corrispondere durante il periodo di ferie dovranno essere incluse le indennità di vitto e alloggio.