Spese sanitarie per patologie sostenute dal familiare

Il contribuente che, nell’interesse di un familiare disabile titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket, può considerare onere detraibile dall’Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell’imposta dovuta dalla persona disabile.

L’ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48 euro.

Deduzione per gli addetti all'assistenza - Badanti

La persona disabile, o quelle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, che pagano degli addetti all'assistenza personale (Badanti), hanno diritto a detrarre le spese sostenute nella percentuale del 19% calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purchè il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

La deduzione diminuisce con l’aumentare del reddito e compete anche se il familiare non è fiscalmente a carico.

dettagli

Sono considerate persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana coloro i quali non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche, di provvedere all’igiene personale, di deambulare e di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

L’accertamento dello stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La deduzione non compete, ad esempio, per l’assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.

Per fruire della deduzione, le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

Ricordiamo che l’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo teorico utilizzabile non varia.

Sia la deduzione dal reddito imponibile che la detrazione d'imposta per gli addetti all'assistenza non pregiudica di dedurre i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

Quali sono

Le spese di origine sanitaria sostenute dalla persona disabile, o dal familiare a cui esso risulta fiscalmente a carico, sono state suddivise dal legislatore in due specifiche sezioni:

  1. le spese mediche generiche e di assistenza specifica, che sono deducibili (cioè sottratte) dal reddito complessivo;
  2. le spese sanitarie specialistiche, che sono invece detraibili nella misura del 19% dall'imposta lorda.

I disabili fiscalmente a carico sono coloro il cui reddito non è superiore a 2.840,51 euro annui. Ricordiamo che non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità di accompagnamento o di frequenza, le pensioni di invalidità, ecc.

Spese mediche generali e di assistenza specifica

Si considerano spese mediche generali:

  • prestazioni rese da un medico generico;
  • acquisto di medicinali.

Si considerano spese di assistenza specifica:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni fornite da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni fornite dal personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni fornite da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

È bene ricordare che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

 Spese sanitarie specialistiche

Fra le spese sanitarie specialistiche, che danno diritto a una detrazione IRPEF del 19%, vi è una suddivisione tra quelle dove la detraibilità è applicabile nella parte eccedente i 129,11 euro, di cui fanno parte:

  • analisi;
  • prestazioni chirurgiche;
  • prestazioni specialistiche;

E quelle dove la detraibilità viene calcolata sull'intero importo, senza cioè nessuna franchigia, di cui fanno parte:

  • trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);
  • acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all’art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per ristrutturazioni);
  • trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;

Deduzione per gli addetti all'assistenza - Badanti

La persona disabile, o quelle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, che pagano degli addetti all'assistenza personale (Badanti), hanno diritto a detrarre le spese sostenute nella percentuale del 19% calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purchè il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

La deduzione diminuisce con l’aumentare del reddito e compete anche se il familiare non è fiscalmente a carico.

dettagli

Sono considerate persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana coloro i quali non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche, di provvedere all’igiene personale, di deambulare e di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

L’accertamento dello stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La deduzione non compete, ad esempio, per l’assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.

Per fruire della deduzione, le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

Ricordiamo che l’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo teorico utilizzabile non varia.

Sia la deduzione dal reddito imponibile che la detrazione d'imposta per gli addetti all'assistenza non pregiudica di dedurre i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.