Il contribuente
che, nell’interesse di un familiare
disabile titolare di redditi tali da non
poter essere considerato fiscalmente a
carico, sostenga spese sanitarie
relative a patologie esenti dal ticket,
può considerare onere detraibile dall’Irpef
la parte di spesa che non trova capienza
nell’imposta dovuta dalla persona
disabile.
L’ammontare massimo
delle spese sanitarie, sulle quali il
familiare può fruire della detrazione
del 19% (dopo aver tolto la franchigia
di 129,11 euro), è complessivamente pari
a 6.197,48 euro.
Deduzione
per gli addetti all'assistenza - Badanti
La persona
disabile, o quelle persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile nei
casi di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita
quotidiana, che pagano degli addetti
all'assistenza personale (Badanti),
hanno diritto a detrarre le spese
sostenute nella percentuale del 19%
calcolabile su un ammontare di spesa non
superiore a 2.100 euro, purchè il
reddito del contribuente non sia
superiore a 40.000 euro.
La deduzione
diminuisce con l’aumentare del reddito e
compete anche
se il familiare non è fiscalmente a
carico.
dettagli
Sono considerate
persone non autosufficienti nel
compimento degli atti della vita
quotidiana coloro i quali non sono in
grado, ad esempio, di assumere alimenti,
di espletare le funzioni fisiologiche,
di provvedere all’igiene personale, di
deambulare e di indossare gli indumenti.
Inoltre, deve essere considerata non
autosufficiente anche la persona che
necessita di sorveglianza continuativa.
L’accertamento
dello stato di non
autosufficienza deve risultare
da certificazione medica. La deduzione
non compete, ad esempio, per
l’assistenza prestata a bambini, se la
non autosufficienza non si ricollega
all’esistenza di patologie.
Per fruire della
deduzione, le spese devono risultare da
idonea documentazione,
che può anche consistere in una ricevuta
rilasciata dal soggetto che presta
l’assistenza. La documentazione deve
contenere il codice fiscale e i dati
anagrafici di chi effettua il pagamento
e di chi presta l’assistenza. Se la
spesa è sostenuta in favore di un
familiare, nella ricevuta devono essere
indicati anche gli estremi anagrafici e
il codice fiscale di quest’ultimo.
Ricordiamo che
l’importo di 2.100 euro deve essere
considerato con riferimento al singolo
contribuente a prescindere dal numero
dei soggetti cui si riferisce
l’assistenza. In pratica, se un
contribuente ha sostenuto spese per sé e
per un familiare, l’importo teorico
utilizzabile non varia.
Sia la deduzione
dal reddito imponibile che la detrazione
d'imposta per gli addetti all'assistenza
non pregiudica di dedurre i contributi
previdenziali ed assistenziali
obbligatori versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza
personale o familiare che, si ricorda,
sono deducibili nel limite di 1.549,37
euro.
Quali sono
Le spese di origine
sanitaria sostenute dalla persona
disabile, o dal familiare a cui esso
risulta fiscalmente a carico, sono state
suddivise dal legislatore in due
specifiche sezioni:
-
le spese
mediche generiche e di
assistenza specifica, che sono
deducibili (cioè sottratte) dal
reddito complessivo;
- le spese
sanitarie specialistiche, che
sono invece detraibili nella misura
del 19% dall'imposta lorda.
I disabili
fiscalmente a carico sono coloro il cui
reddito non è superiore a 2.840,51 euro
annui. Ricordiamo che non costituiscono
reddito le provvidenze assistenziali
come le indennità di accompagnamento o
di frequenza, le pensioni di invalidità,
ecc.
Spese
mediche generali e di assistenza
specifica
Si
considerano spese mediche generali:
-
prestazioni rese da un medico
generico;
- acquisto
di medicinali.
Si
considerano spese di assistenza
specifica:
- assistenza
infermieristica e riabilitativa;
- personale
in possesso della qualifica
professionale di addetto
all’assistenza di base o di
operatore tecnico assistenziale
esclusivamente dedicato
all’assistenza diretta della
persona;
-
prestazioni fornite da personale di
coordinamento delle attività
assistenziali di nucleo;
-
prestazioni fornite dal personale
con la qualifica di educatore
professionale;
-
prestazioni fornite da personale
qualificato addetto ad attività di
animazione e di terapia
occupazionale.
Tali spese,
inoltre, sono deducibili dal reddito
complessivo anche se sono sostenute dai
familiari dei disabili che non risultano
fiscalmente a carico.
È bene ricordare che in caso di
ricovero di un portatore di handicap in
un istituto di assistenza non è
possibile portare in deduzione l’intera
retta pagata ma solo la parte che
riguarda le spese mediche e le spese
paramediche di assistenza specifica. A
tal fine è necessario che le spese
risultino indicate distintamente nella
documentazione rilasciata dall’istituto
di assistenza.
Spese
sanitarie specialistiche
Fra le spese sanitarie
specialistiche, che danno diritto a una
detrazione IRPEF del 19%, vi è una
suddivisione tra quelle dove la
detraibilità è applicabile nella parte
eccedente i 129,11 euro, di cui fanno
parte:
- analisi;
- prestazioni
chirurgiche;
- prestazioni
specialistiche;
E quelle dove la
detraibilità viene calcolata sull'intero
importo, senza cioè nessuna franchigia,
di cui fanno parte:
- trasporto in
ambulanza del soggetto portatore di
handicap (le prestazioni
specialistiche effettuate durante il
trasporto invece costituiscono spese
sanitarie, e danno diritto a
detrazione solo sulla parte
eccedente i 129,11 euro);
- acquisto di
poltrone per inabili e minorati non
deambulanti e apparecchi per il
contenimento di fratture, ernie e
per la correzione dei difetti della
colonna vertebrale;
- acquisto di
arti artificiali per la
deambulazione;
- costruzione di
rampe per l’eliminazione di barriere
architettoniche esterne ed interne
alle abitazioni (ma non si può
fruire contemporaneamente di questa
detrazione e di quella del 36% di
cui all’art. 1 della L. 449/97 e
successive modifiche, per cui la
detrazione del 19% per spese
sanitarie spetta solo sulla somma
eccedente la quota di spesa già
assoggettata alla detrazione del 36%
per ristrutturazioni);
- trasformazione
dell’ascensore per adattarlo al
contenimento della carrozzella;
Deduzione
per gli addetti all'assistenza - Badanti
La persona
disabile, o quelle persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile nei
casi di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita
quotidiana, che pagano degli addetti
all'assistenza personale (Badanti),
hanno diritto a detrarre le spese
sostenute nella percentuale del 19%
calcolabile su un ammontare di spesa non
superiore a 2.100 euro, purchè il
reddito del contribuente non sia
superiore a 40.000 euro.
La deduzione
diminuisce con l’aumentare del reddito e
compete anche se il familiare non è
fiscalmente a carico.
dettagli
Sono considerate
persone non autosufficienti nel
compimento degli atti della vita
quotidiana coloro i quali non sono in
grado, ad esempio, di assumere alimenti,
di espletare le funzioni fisiologiche,
di provvedere all’igiene personale, di
deambulare e di indossare gli indumenti.
Inoltre, deve essere considerata non
autosufficiente anche la persona che
necessita di sorveglianza continuativa.
L’accertamento
dello stato di non
autosufficienza deve risultare
da certificazione medica. La deduzione
non compete, ad esempio, per
l’assistenza prestata a bambini, se la
non autosufficienza non si ricollega
all’esistenza di patologie.
Per fruire della
deduzione, le spese devono risultare da
idonea documentazione,
che può anche consistere in una ricevuta
rilasciata dal soggetto che presta
l’assistenza. La documentazione deve
contenere il codice fiscale e i dati
anagrafici di chi effettua il pagamento
e di chi presta l’assistenza. Se la
spesa è sostenuta in favore di un
familiare, nella
ricevuta devono essere indicati anche
gli estremi anagrafici e il codice
fiscale di quest’ultimo.
Ricordiamo che
l’importo di 2.100 euro deve essere
considerato con riferimento al singolo
contribuente a prescindere dal numero
dei soggetti cui si riferisce
l’assistenza. In pratica, se un
contribuente ha sostenuto spese per sé e
per un familiare, l’importo teorico
utilizzabile non varia.
Sia la deduzione
dal reddito imponibile che la detrazione
d'imposta per gli addetti all'assistenza
non pregiudica di dedurre i contributi
previdenziali ed assistenziali
obbligatori versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza
personale o familiare che, si ricorda,
sono deducibili nel limite di 1.549,37
euro. |